Il servizio, attraverso dei colloqui con il malato e i familiari, si occupa di gestire le fasi preliminari dell’assistenza, in collaborazione con la famiglia ed eventualmente con il reparto dove il malato fosse ricoverato.


Non tutte le famiglie ascoltate, per vari motivi, vengono assistite a domicilio dall’equipe di cura di Avapo Mestre e, pertanto, questo servizio assume un ruolo ancora più centrale e rilevante nel complesso dei servizi offerti gratuitamente.

Legge sull’oblio oncologico

A pochi mesi dall’approvazione della Legge sull’oblio oncologico, arriva il decreto che definisce le diagnosi di tumore per le quali i tempi necessari per considerarsi guariti e accedere ai diritti inclusi nella norma sono ridotti rispetto ai 10 anni previsti (5 per minori di 21 anni).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto ministeriale era il primo passo necessario per dare attuazione alla attesa legge, entrata in vigore il 2 gennaio 2024, che sancisce il diritto delle persone guarite da un tumore di non fare menzione della malattia per accedere ad esempio a servizi finanziari e assicurativi, concorsi lavorativi e procedure di selezione professionale, a percorsi di adozione.

Si stima che in Italia almeno un milione di persone guarite da un tumore siano potenzialmente esposte a discriminazioni che questa legge potrà evitare.

LE TEMPISTICHE PREVISTE

Il testo approvato all’unanimità lo scorso dicembre prevede che il diritto a “dimenticare” La propria storia di malato di tumore scatti a 10 anni dalla fine dei trattamenti attivi o dall’ultimo intervento, a 5 anni se la diagnosi è stata ricevuta prima dei 21 anni d’età. Questi dovrebbero essere i tempi oltre i quali una persona che ha avuto una diagnosi di tumore e ha potuto curarlo con successo non sconta più un rischio aggiuntivo rispetto alla popolazione generale.

Da subito le associazioni di pazienti avevano sottolineato la necessità di modulare questo confine temporale, per adattarlo alla realtà estremamente variegata e in costante evoluzione delle diverse forme di cancro e delle loro diverse possibilità di cura e guarigione. Dieci anni sono troppi per alcuni ex pazienti che resterebbero così confinati in un limbo non motivato dalle loro condizioni

L’oblio oncologico è un diritto fondamentale anche per i minori

I CASI IN CUI L’OBLIO ONCOLOGICO HA TEMPI ABBREVIATI

Ecco per quali diagnosi il diritto all’oblio viene maturato in tempi ridotti:

  • Tumori del colon-retto, stadio I, qualunque età alta diagnosi: 1 anno dalla fine del trattamento
  • Tumori del colon-retto, stadio II e III, diagnosi dopo i 21 anni: 7 anni dalla fine del trattamento
  • Melanoma, diagnosi dopo i 21 anni: 6 anni dalla fine del trattamento
  • Tumori della mammella, stadio I e II, qualunque età: 1 anno dalla fine del trattamento
  • Tumori del collo dell’utero, diagnosi dopo i 21 anni: 6 anni dalla fine del trattamento
  • Tumori del corpo dell’utero, qualunque età: 5 anni dalla fine del trattamento
  • Tumori del testicolo, qualunque età: 1 anno dalla fine del trattamento
  • Tumori della tiroide, donne con diagnosi prima dei 55 anni, uomini con diagnosi prima dei 45 anni, esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi: 1 anno dalla fine del trattamento
  • Linfomi di Hodgkin, diagnosi prima dei 45 anni: 5 anni dalla fine del trattamento

LEGGE 7 dicembre 2023, n. 193

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. (23G00206) (GU Serie Generale n. 294 del 18-12-2023)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente Legge:

Art. 1     Oggetto, finalità e definizione

  1. Al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparita’ di trattamento, la presente legge reca disposizioni in materia di parita’ di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all’oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 delta Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla comunicazione detta Commissione europea COM(2021) 44 final, del 3 febbraio 2021, nonche’ dell’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
  2. Per «diritto all’oblio oncologico» si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni ne’ subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.

NOTE     Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alte quali è operato il rinvio, Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.           

Note all’art. 1:

Il testo degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione è il seguente:

«Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.»

«Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della

collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.» La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 12 dicembre 2007 è pubblicata nella G.U.U.E. 14 dicembre 2007, n. C 30- La legge 4 agosto 1955, n. 848 recante: «Ratifica ed esecuzione della- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle Liberia’ fondamentali, firmata. a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955.

Per contattare il Servizio di Orientamento Assistenziale:
041 5350918