Statuto Avapo Mestre

Il nostro Statuto e regolamento

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA PAZIENTI ONCOLOGICI AVAPO-Mestre ODV
18 Luglio 2023

ART. 1
(Denominazione – Sede – Durata)

E’ costituita un’Organizzazione di Volontariato nella forma di Associazione riconosciuta denominata “Associazione Volon­tari Assistenza Pazienti Oncologici-Mestre – ODV”, in breve “AVAPO-Mestre-ODV”.

L’associazione si ispira e applica i principi del Terzo Set­tore disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), dalle altre norme in materia e dal Codice Civile. L’Associazione ha sede legale in Venezia, all’indirizzo de­terminato dal Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle for­me di legge.

Il trasferimento della sede all’interno del Comune non com­porta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione a­gli uffici competenti.

L’ Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Statuto)

L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecu­zione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organiz­zativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Asso­ciazione; esso costituisce la regola fondamentale di compor­tamento dell’attività dell’Associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L’Associazione è apartitica, aconfessionale, e persegue sen­za scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di uti­lità sociale.

Lo scopo dell’Associazione è provvedere all’assistenza e al­l’aiuto, sotto qualsiasi forma, degli ammalati di cancro e dei loro familiari, sia a domicilio dei singoli assistiti che nel corso di ricoveri ospedalieri o di cure ambulatoria­li, volti al miglioramento della qualità di vita di tutto il nucleo familiare.

Per il raggiungimento di tale scopo l’Associazione esercita, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

  • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, com­mi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui al­la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a) art. 5 CTS);
  • interventi e prestazioni sanitarie (lett. b) art. 5 CTS);
  • prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presiden­te del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e succes­sive modificazioni (lett. c) art. 5 CTS);
  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen­si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica­zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d) art. 5 CTS);
  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al mi­glioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazio­ne accorta e razionale delle risorse    naturali,    con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di rac­colta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e perico­losi (lett. e) art. 5 CTS);
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artisti­che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an­che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i) art. 5 CTS);
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, socia­li e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’artico­lo 1, coma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w) art. 5 CTS).

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l’Associazione è impegnata nel:

  • dare assistenza e supporto a domicilio alle famiglie con persone affette da malattia oncologica con attività di volon­tariato;
  • fornire informazioni sulle modalità di attivazione del ser­vizio di cure palliative domiciliari a pazienti affetti da patologia neoplastica e ai loro familiari;
  • fornire presidi sanitari a domicilio ai pazienti affetti da malattia oncologica;
  • erogare il servizio di supporto psicologico rivolto a per­sone affette da malattia oncologica in tutte le sue fasi e ai loro familiari;
  • erogare interventi di prevenzione del lutto patologico;
  • erogare il servizio di cure palliative specialistiche domi-ciliari per pazienti oncologici in fase avanzata di malattia e terminali;
  • effettuare il servizio di accompagnamento dei malati dal domicilio alle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
  • promuovere l’informazione dell’opinione pubblica, degli En­ti Pubblici e Privati in merito alla filosofia delle Cure Palliative, sul problema della qualità della vita e dell’as­sistenza del paziente affetto da patologia oncologica;
  • curare e sviluppare l’attività di formazione rivolta alla qualificazione dei propri volontari;
  • garantire la supervisione psicologica a volontari e profes­sionisti impegnati nei vari servizi organizzati dall’Associa­zione;
  • collaborare con Enti pubblici ed altri ETS presenti sul territorio impegnati in ambito socio-sanitario;
  • fornire alla Fondazione AVAPO supporto operativo attraver­so l’attività gratuita dei propri soci e volontari;
  • gestire laboratori di raccolta di materiali, realizzazione di prodotti e materiali di modico valore da cedere e/o rega­lare nelle azioni di promozione dell’Associazione;
  • effettuare iniziative a tutela dell’ambiente.

Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codi­ce del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interes­se generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ulti­me, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in confor­mità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L’Associazione di volontariato opera nel territorio della Re­gione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

L’Associazione deve essere formata da almeno sette associati persone fisiche o da almeno tre organizzazioni di volontaria­to; qualora tale numero si riducesse, esso dovrà essere inte­grato entro un anno come previsto dal comma 1-bis dell’art. 32 del CTS.

Sono associati dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solida­rietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Possono far parte dell’Associazione anche altri Enti del terzo settore o Enti senza scopo di lucro nel rispetto del limi­te percentuale stabilito dall’at. 32 del CTS.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Di­rettivo su domanda dell’interessato, ratificata dall’Assem­blea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunica­ta all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

Nessun motivo legato a distinzioni razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere po­sto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’Associa­zione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo co­munica la decisione all’interessato entro 60 (sessanta) gior­ni, motivandola. L’aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’i­stanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo re­stando il diritto di recesso.

Gli associati sono distinti in diverse categorie ai soli fi­ni classificatori e senza che ciò comporti diverso trattamen­to di un associato rispetto all’altro:

  • Ordinari

Gli associati ordinari sono persone che contribuiscono all’attività dell’Associazione stessa mediante il versamento di una quota associativa annua stabilita dal Consiglio Diret­tivo. Possono partecipare direttamente all’attività dell’As­sociazione prestando il proprio servizio disinteressato, in qualità di volontari.

  • Sostenitori

Gli associati sostenitori sono persone che contribuiscono all’attività dell’Associazione stessa mediante il versamento) di una quota associativa annua almeno dieci volte superiore’ a quella prevista per gli associati ordinari.

Sono membri onorari le persone o Enti così dichiarati dall’Assemblea, in riconoscimento di particolari meriti ver­so l’Associazione.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell’Associazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stes­si;
  • essere informati sulle attività dell’Associazione e con­trollarne l’andamento;
  • votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quo­ta associativa;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, pren­dere visione del bilancio di esercizio, esaminare i libri so­ciali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo Settore;

Gli associati dell’Associazione hanno il dovere di:

  • rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile né rim­borsabile.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell’opera dei volontari propri as­sociati o dei volontari aderenti agli enti associati. Può av­valersi anche dell’opera di terzi volontari.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occa­sionale devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizio­ni eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni al­tro rapporto di lavoro retribuito dall’Associazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclu­sione.

L’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dan­done comunicazione all’organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il rece­dente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Diretti­vo.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall’Associazione. L’esclu­sione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo a­ver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente, entro 30 (trenta) giorni, sul quale decide in via definitiva l’Assemblea.

E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell’Associazione:

  • Assemblea degli associati
  • Consiglio Direttivo
  • Presidente
  • Organo di controllo (se nominato)
  • Organo di revisione (se nominato)

Gli associati e i componenti del Consiglio Direttivo svolgo­no le loro attività a titolo completamente gratuito.

ART. 11

(L’assemblea)

L’assemblea è composta da tutti gli associati dell’Associa­zione ed è l’organo sovrano.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono am­messe più di tre deleghe per ciascun aderente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sotto­scritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato pres­so la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12

(Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
  • approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio so­ciale;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compre­so il Presidente;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal­l’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
  • nomina i consiglieri elettivi della Fondazione AVAPO.

    Art. 13 (Convocazione)

L’Assemblea è convocata dall’organo amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo purché nel terri­torio della Regione Veneto, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio di esercizio o, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione avviene mediante avviso, contenente l’indica­zione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’e­ventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle mate­rie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di stru­mento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione all’indirizzo risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l’Assem­blea.

L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio direttivo, indica­ti nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  1. che sia consentito al Presidente nell’assemblea l’accerta­mento dell’identità degli intervenuti non personalmente pre­senti;
  2. che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  3. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo dove è presente il verbalizzante.

L’assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio direttivo e dell’Organo di Controllo.

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima con­vocazione con la presenza della metà più uno degli associa­ti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convoca­zione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non han­no diritto di voto.

Art. 15 (Assemblea straordinaria)

L’Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell’Associa­zione con la presenza di una maggioranza qualificata pari al­meno alla metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la li­quidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 16

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministra­zione dell’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale rispon­de direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di set­te membri eletti dall’Assemblea, scelti fra gli associati persone fisiche o anche tra gli aderenti degli Enti associa­ti e da questi indicati.

I componenti il Consiglio Direttiva devono essere in posses­so dei seguenti requisiti:

  • onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;
  • professionalità misurata sulle specifiche attività istitu­zionali;
  • indipendenza da interessi che siano divergenti o affliggen­ti con quelli propri dell’Associazione;
  • essere iscritti nel libro degli associati da almeno due an­

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, cioè fi­no all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibi­li.

Si applica l’articolo 2382 del codice civile.

Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si deca­de per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, mor­te, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge. Qualora nel corso del mandato vengano, per qualsiasi motivo, a cessare uno o più consiglieri, l’Assemblea provvederà alla loro sostituzione con eventuali candidati non eletti alle precedenti elezioni, secondo l’ordine dei voti, oppure in mancanza attraverso nuove elezioni. I consiglieri così nomi­nati rimangono in carica sino alla successiva scadenza natu­rale dell’intero Consiglio. Qualora per qualsiasi motivo ven­ga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio direttivo si riunisce previa convocazione da ef­fettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del gior­no, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle mate­rie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunica­zione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavvi­so di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di inter­venire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Con­trollo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consi­glio Direttivo ed è nominato dall’Assemblea assieme agli al­tri componenti.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componen­ti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con moda­lità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  1. che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accerta­mento dell’identità degli intervenuti non personalmente pre­senti;
  2. che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  3. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verba­li del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge attribuita in via esclusiva all’Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l’Associazione;
  • attua le deliberazioni dell’Assemblea;
  • predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bi­lancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
  • predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività as­sociative;
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS previsti dalla normativa vigente;
  • disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
  • nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è gene­rale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponi­bili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componen­ti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per even­tuale revoca decisa dall’Assemblea.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base del­le direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Diretti­vo in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua at­tribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’e­sercizio delle sue funzioni.

ART. 18

(Organo di controllo)

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocra­tico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della Legge, dello Statuto e sul ri­spetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, ammini­strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle fi­nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in con­formità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi mo­mento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamen­to delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipa­re, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Diret­tivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto da tre mem­bri effettivi e due supplenti scelti fra persone non associate.

In caso di nomina di un controllore unico va nominato anche un controllore supplente.

Coloro che hanno l’incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l’Organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono dal Presidente del Consiglio Di­rettivo la notizia della cessazione dalla carica del Control­lore unico o di uno dei Controllori effettivi.

I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applicano le disposizioni del­l’art. 2399 codice civile.

I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompati­bile con quella di componente ii Consiglio Direttivo.

ART. 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportu­no, l’assemblea nomina un revisore legale dei conti o una so­cietà di revisione iscritti nell’apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono es­sere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito regi­stro.

ART. 20

(Risorse economiche/Patrimonio)

Il patrimonio dell’Associazione è composto dalla dotazione i­niziale del valore di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi’ pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dalle attività di raccolta fon­di

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell’importo minimo stabilito dalla legge, l’organo ammini­strativo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasforma­zione e la prosecuzione dell’attività in forma di Associazio­ne non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell’en­te

Sussistendo le condizioni di legge, l’Associazione può costi-
tuire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare
ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447bis e seguenti del Codice Civile.

Le risorse economiche dell’Associazione sono dunque costitui­te da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
  • eventuali contributi da organizzazioni internazionali;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive mar­ginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

    Art. 21 (I beni)
    I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni mobili re­gistrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili re­gistrati possono essere acquistati dall’Associazione, e sono ad essa intestati e possono derivare anche da erogazioni li­berali, donazioni ed eventuali lasciti.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mo­bili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono e­lencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo
del patrimonio)

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve co­munque denominate durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 coma 2 del D.Lgs. 117/2017, a favore di fondatori, asso­ciati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell’Associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare il patrimonio, com­prensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate co­munque denominate, per lo svolgimento dell’attività statuta­ria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità pre­viste.

ART. 23

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e de­corrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sen­si degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle rela­tive norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene ap­provato dall’Assemblea ordinaria in tempo utile per il suo deposito entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 24

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l’Associazione di volontariato e le Ammi­nistrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma l del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne de­termina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresen­tante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presiden­te, presso la sede dell’Associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L’Associazione di volontariato può avvalersi di personale re­tribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito so­no disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adotta­to dall’Associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari) Coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile ver­so i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell’Associazione)

L’Associazione di volontariato risponde, con le proprie ri­sorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29

(Assicurazione dell’Associazione)

L’Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattua­le dell’Associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri En­ti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Libri sociali)

L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri socia­li:

  1. il libro degli associati o aderenti tenuto a cura del Con­siglio Direttivo;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assem­blee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redat­ti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consi­glio Direttivo, dell’Organo di Controllo, e degli altri orga­ni sociali;
  4. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Di­rettivo

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’Ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Di­rettivo il quale ne consentirà gratuitamente l’esame persona­le presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne co­pie ed estratti a spese dell’associato.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferi­mento alle norme di cui al d.lgs. 117/2017, al codice civile e ai regolamenti in materia.”

– di autorizzare la Presidente, BULLO Stefania, ad apportare all’odierna delibera e allo statuto, le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l’Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l’iscrizio­ne dell’associazione, anche ai sensi dell’art. 22 del CTS, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e precisamen­te nella sezione di cui alla lettera a) dell’art. 46 del CTS, con ogni inerente potere e facoltà ivi compresi quelli di sottoscrivere ogni istanza, atto o documento senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa l’assemblea, alle ore sedici e minuti quarantuno.

La Presidente dà atto che verrà data comunicazione della de­libera di cui sopra ai membri dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo assenti.

Ai fini dell’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore la sede dell’associazione viene indicata in Venezia, frazio­ne Mestre, Viale Garibaldi n. 56.

REGOLAMENTO INTERNO AVAPO-Mestre OdV

Lo Statuto di AVAPO-Mestre, approvato in data 18.07.2023, all’art. 2 stabilisce che l’Assemblea dei Soci possa deliberare uno specifico Regolamento in esecuzione dello Statuto per disciplinare particolari aspetti organizzativi, in esso non sufficientemente dettagliati, al fine di rendere più trasparente la gestione dell’Ente, di prevenire eventuali problemi applicativi e di regolamentare lo svolgimento delle assemblee.

Questo Regolamento integra quindi lo Statuto, che rimane il riferimento fondamentale di comportamento dell’Associazione e non può essere in contrasto con lo stesso nè può modificarne le disposizioni.

In questo Regolamento interno vengono pertanto dettagliate alcune previsioni dello Statuto in materia di:

  • requisiti personali richiesti per l’ammissione di nuovi Soci;
  • procedura di presentazione di candidature e di elezione degli Organi associativi;
  • regolamento elettorale per l’elezione degli Organi Sociali;
  • ammissione all’attività di volontariato;
  • rimborso spese;
  • organizzazione delle attività associative e assembleari.

Il Regolamento interno è proposto dal Consiglio Direttivo all’Assemblea degli associati, approvato dalla stessa con maggioranza semplice ed entra in vigore subito dopo l’approvazione.

Regolamento interno

ART 1 – Domanda di iscrizione nuovo associato
(ad integrazione di quanto indicato nell’ art. 6 dello Statuto “Ammissione”)

La persona che intende diventare socio di AVAPO-Mestre è tenuta a compilare lo specifico modulo di iscrizione accettando il contenuto dello Statuto e del presente Regolamento interno. Regolamento e Statuto sono disponibili sul sito dell’Associazione.

Il modulo di iscrizione può essere:

  • richiesto in segreteria;
  • compilato, firmato, scannerizzato e rispedito tramite e-mail oppure spedito per posta all’indirizzo dell’Associazione;
  • compilato e consegnato direttamente presso la segreteria dell’Associazione.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

ART 2 Quota associativa annuale
(ad integrazione di quanto indicato nell’ art. 7 dello Statuto “Diritti e doveri degli associati”)

La quota associativa deve essere corrisposta da tutti i Soci tramite accredito sul c/c bancario o postale dell’Associazione; oppure in contanti versandoli alla segreteria dell’Associazione che rilascerà regolare ricevuta.

L’ammontare della quota associativa è stabilito, per ogni anno sociale, dal Consiglio Direttivo che ne darà comunicazione ai soci mediante pubblicazione nel sito web dell’Associazione. L’anno sociale coincide con l’anno solare. Le quote associative potranno essere versate a partire dal mese di gennaio e concludersi entro il 31 marzo di ogni anno.

Per i nuovi soci, il versamento effettuato durante l’anno, vale per l’intero anno sociale di riferimento.

ART 3 Modalità di ammissione alle attività di volontariato
(ad integrazione di quanto indicato nell’ art. 8 dello Statuto “Volontario e attività di
volontariato”)

Per poter svolgere le attività di volontariato è necessario:

  • aver presentato domanda di partecipazione al corso per volontari AVAPO e avere svolto un colloquio o test conoscitivo con il/la Presidente dell’Associazione o un suo incaricato;
  • Aver dichiarato disponibilità a partecipare ad attività collaterali, anche in qualità di volontari occasionali, previo incontro conoscitivo con un responsabile dell’Associazione
  • aver frequentato il corso di formazione organizzato annualmente garantendo una frequenza pari ad almeno 2/3 degli incontri ed aver superato con esito positivo, il colloquio orientativo con le psicologhe;
  • dichiarare di aver letto, compreso e accettato lo Statuto e il presente Regolamento;
  • aver sottoscritto l’autorizzazione al trattamento ed uso dei dati personali e la liberatoria per l’utilizzo di immagini/video.
  • Può esercitare attività di volontariato anche occasionale una persona non associata, ma sarebbe auspicabile l’iscrizione come socio.

Il volontario e il volontario occasionale si assume personalmente la piena responsabilità civile e penale di qualsiasi atto compiuto in contrasto con gli scopi e le finalità dell’Associazione.

Il volontario si impegna a dare continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi.

Nella sua attività può avere accesso a dati sensibili, il cui trattamento è regolato dalle norme in materia di privacy; deve quindi attenersi al rispetto della normativa vigente ed è vincolato all’osservanza del segreto professionale su tutto ciò che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell’espletamento della sua attività.

Il volontario è tenuto al rispetto delle leggi dello Stato, nonché dello Statuto di AVAPO-Mestre e del presente Regolamento, si impegna a sensibilizzare altre persone sui valori del volontariato e a non far uso di sostanze alcoliche, stupefacenti, dopanti o di quanto illegale.

ART 4 – Diritto al rimborso delle spese di servizio
(ad integrazione di quanto indicato nell’ art. 8 dello Statuto “Volontario e attività di volontariato”)

Ogni volontario ha diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle funzioni strettamente riferibili ai servizi, ai progetti e alle iniziative promosse dall’Associazione.

I rimborsi saranno effettuati, in base alle condizioni e limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, in applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 17 del D. Lgs. 117/17(Codice del Terzo Settore).

ART 5 – Utilizzo automezzi propri o dell’associazione
(ad integrazione di quanto indicato nell’ art. 8 dello Statuto “Volontario e attività di volontariato”)

Nel caso in cui un volontario intendesse utilizzare il proprio automezzo per l’effettuazione dei servizi promossi dall’Associazione, deve farne richiesta al Presidente ed essere autorizzato. In questo caso dall’Associazione gli viene riconosciuto un rimborso chilometrico, previa presentazione di richiesta di rimborso, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Gli autoveicoli dell’Associazione possono essere utilizzati solo dai Volontari iscritti nell’apposito Registro.

Non è in alcun modo consentita la guida dei mezzi dell’Associazione ai collaboratori occasionali e alle persone esterne all’Associazione, ad esclusione del personale dipendente.

Tutti coloro che guidano i mezzi sono tenuti al rispetto puntuale del Codice della Strada e devono dimostrare in ogni momento un atteggiamento responsabile e rispettoso degli altri utenti.Qualora incorrano in sanzioni, sono tenuti al pagamento delle stesse.

Ogni conducente è inoltre responsabile delle norme stradali riferite ai passeggeri trasportati, con particolare riguardo all’allacciamento delle cinture ed al rispetto di tutte le altre norme a salvaguardia della sicurezza personale.

Ogni conducente ha poi l’obbligo di utilizzare il mezzo ponendo particolare cura alla pulizia e al decoro interno ed esterno.

ART 6 – Cancellazione dal libro dei soci
(ad integrazione di quanto indicato nell’ art. 9 dello Statuto “Perdita della qualifica di associato”)

Nel caso in cui un associato invii la comunicazione scritta al Consiglio Direttivo per presentare le proprie dimissioni, queste avranno corso dal giorno successivo alla riunione del Direttivo in cui verranno recepite, mediante cancellazione del nominativo dal libro degli associati.

Nel caso in cui l’esclusione del Socio avvenga per mancato rinnovo della tessera di iscrizione, la cancellazione dal libro degli associati avverrà il 31 dicembre dell’anno in cui è stato effettuato l’ultimo pagamento.

ART 7 – Organizzazione interna
(ad integrazione di quanto indicato nell’ art. 16 “Consiglio Direttivo”)

Il Consiglio Direttivo, tra i suoi compiti amministrativi e gestionali, provvede ad assumere il
personale dipendente e quello con contratto di collaborazione occasionale per consentire
l’erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari concordati con l’ULSS, e a individuare tipologia, ruoli e funzioni dei volontari al fine di assicurare una efficace ed efficiente organizzazione interna per dare continuità ai servizi resi e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione.

In particolare, attraverso il/la suo/a Presidente, individuerà figure professionali esterne e interne anche per la gestione degli aspetti di sicurezza e igiene del lavoro, per la gestione del Sistema della Qualità, per l’applicazione del Regolamento europeo sulla privacy.

Assegnerà inoltre, ad alcuni volontari dell’Associazione specifiche funzioni di responsabilità, al fine di assicurare un idoneo coordinamento dei settori più significativi dell’organizzazione quali quello della segreteria, della comunicazione e fundraising, del servizio sociale, della gestione delle attrezzature e dei presidi sanitari, della gestione acquisti.

ART 8 Consiglio Direttivo
(ad integrazione di quanto indicato nell’ art. 16 dello Statuto-“Consiglio Direttivo”)

I membri del Consiglio Direttivo, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulgare notizie e fatti emersi. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente presenti. I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti al rispetto della normativa vigente inerente la Privacy e sono tenuti a verificare che le stesse norme siano rispettate da coloro che, per motivi inerenti al servizio, vengano a conoscenza di dati od abitudini altrui.

Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio non è possibile delegare un altro Consigliere.

ART 9 Elezioni delle cariche sociali
(ad integrazione di quanto indicato negli art. 16 e 17 dello Statuto “Consiglio Direttivo e Il Presidente”)

Il/La Presidente, in occasione delle elezioni degli organi sociali, comunica agli associati, 30 giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea, le procedure da seguire.

Le candidature per l’elezione a componente di un organo sociale va comunicata per iscritto in carta semplice o per e-mail al Consiglio Direttivo 15 gg prima dell’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo verificherà che il candidato sia regolarmente iscritto, a tale data, nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.

Qualora questi requisiti siano soddisfatti, il Consiglio Direttivo inserirà la candidatura nella lista dei candidati per l’elezione degli organi sociali e la esporrà nella sede, in modo visibile, 15 giorni prima dell’elezione.

Una settimana prima delle elezioni, il Consiglio Direttivo nominerà tre componenti di seggio elettorale, dei quali uno con funzione di presidente, scegliendoli tra i Soci in regola con il tesseramento, per assicurare la regolarità della procedura di scrutinio e di conteggio dei voti e la redazione del relativo verbale.

Il/La presidente di seggio, al termine dello scrutinio, proclamerà gli eletti.

Qualora le candidature presentate non fossero sufficienti a coprire tutte le cariche previste dallo Statuto, saranno accettate eventuali candidature nel corso dell’Assemblea, fino al raggiungimento delle candidature previste.

Si ricorda che la candidatura implica l’accettazione e la disponibilità di un impegno attivo, fattivo e costante in ambito associativo.

Se, le candidature accettate nel corso dell’Assemblea non fossero sufficienti a coprire tutte le nomine previste, si procederà a riconvocare, entro 60 giorni, una nuova Assemblea, seguendo le stesse procedure della prima convocazione.

In caso di parità di voti, risulta eletto il socio iscritto da più tempo; in caso di ulteriore parità risulta eletto il socio più anziano.

I reclami concernenti le operazioni di voto dovranno essere presentati per iscritto entro sette giorni dalla votazione.

Art. 10 Partecipazione ai lavori assembleari

Ad integrazione dell’art. 7 dello Statuto, ogni socio ha diritto ad un intervento per ogni punto all’ordine del giorno e per una durata massima di 3 (tre) minuti e ad una sola replica.

Art. 11 – Utilizzo dei canali social e delle chat

Si invitano i soci a partecipare ai canali social dell’Associazione con l’obiettivo di promuovere le iniziative e l’immagine dell’Associazione stessa, tramite la condivisione e i “like”.

Le chat hanno lo scopo di facilitare la comunicazione tra i vari volontari di un gruppo di servizio. Ogni componente della chat, pena l’esclusione, è tenuto all’utilizzo di un linguaggio rispettoso nei confronti di tutti i partecipanti. Gli argomenti trattati devono essere sempre inerenti al sevizio stesso.

Art. 12 Presenza in sede

L’accesso alla sede da parte di soci e volontari è finalizzato all’effettuazione dei vari servizi, quindi deve essere limitato allo stretto tempo necessario allo svolgimento delle attività evitando di sostare nei locali della sede associativa in modo tale da garantire la necessaria riservatezza ed evitare interruzione nelle attività lavorative.

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